(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
          Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 14 ottobre 2009) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6  «Sistema  integrato
di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti  di
cittadinanza sociale» e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto l'art. 40  della  menzionata  legge  regionale  n.  6/2006,
istitutivo del «Fondo agevolativo regionale» destinato a sostenere la
realizzazione di interventi di nuova costruzione e di adeguamento, di
interventi di straordinaria manutenzione  e  di  ristrutturazione  di
strutture destinate  o  da  destinare  a  servizi  socio-educativi  e
socio-assistenziali, nonche' a servizi socio-sanitari per disabili  e
anziani; 
    Richiamato in particolare il comma 4 del predetto art.  40  della
sopra  citata  legge  regionale  n.  6/2006  che  dispone   che   con
regolamento regionale sono definiti i  criteri,  le  procedure  e  le
modalita' per la concessione delle agevolazioni regionali; 
    Preso atto che il richiamato art. 40  della  legge  regionale  n.
6/2006 prevede il sostegno degli interventi attraverso la concessione
di contributi in conto capitale e  di  contributi  annui  costanti  a
favore di enti pubblici e di enti privati senza  finalita'  di  lucro
dotati di personalita' giuridica nonche' la concessione di contributi
in conto interessi  a  enti  privati  in  relazione  a  finanziamenti
accordati  da  soggetti  autorizzati   all'esercizio   dell'attivita'
bancaria; 
    Valutata al  riguardo  l'opportunita',  in  considerazione  della
tipologia dei contributi autorizzati dal bilancio regionale  e  cioe'
di un capitolo di spesa con risorse in conto capitale e  un  capitolo
con risorse in annualita' costanti, di limitare la prima applicazione
del fondo al sostegno degli interventi da parte di enti pubblici e di
enti privati senza finalita' di lucro; 
    Visto  l'art.   42   dello   Statuto   della   regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Vista la legge regionale 18 giugno 2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
    Su conforme deliberazione della  Giunta  regionale  24  settembre
2009, n. 2146; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento di definizione dei  criteri,  delle
procedure  e  delle  modalita'  per  la  concessione  dei  contributi
previsti dal Fondo agevolativo regionale di  cui  all'art.  40  della
legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di  interventi
e servizi per la promozione e la tutela dei diritti  di  cittadinanza
sociale)» nel testo allegato al presente  provvedimento  quale  parte
integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO