(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 14 ottobre 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale» e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 40 della menzionata legge regionale n. 6/2006, istitutivo del «Fondo agevolativo regionale» destinato a sostenere la realizzazione di interventi di nuova costruzione e di adeguamento, di interventi di straordinaria manutenzione e di ristrutturazione di strutture destinate o da destinare a servizi socio-educativi e socio-assistenziali, nonche' a servizi socio-sanitari per disabili e anziani; Richiamato in particolare il comma 4 del predetto art. 40 della sopra citata legge regionale n. 6/2006 che dispone che con regolamento regionale sono definiti i criteri, le procedure e le modalita' per la concessione delle agevolazioni regionali; Preso atto che il richiamato art. 40 della legge regionale n. 6/2006 prevede il sostegno degli interventi attraverso la concessione di contributi in conto capitale e di contributi annui costanti a favore di enti pubblici e di enti privati senza finalita' di lucro dotati di personalita' giuridica nonche' la concessione di contributi in conto interessi a enti privati in relazione a finanziamenti accordati da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria; Valutata al riguardo l'opportunita', in considerazione della tipologia dei contributi autorizzati dal bilancio regionale e cioe' di un capitolo di spesa con risorse in conto capitale e un capitolo con risorse in annualita' costanti, di limitare la prima applicazione del fondo al sostegno degli interventi da parte di enti pubblici e di enti privati senza finalita' di lucro; Visto l'art. 42 dello Statuto della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Su conforme deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2009, n. 2146; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di definizione dei criteri, delle procedure e delle modalita' per la concessione dei contributi previsti dal Fondo agevolativo regionale di cui all'art. 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. TONDO